Art. 8 
 
  1. Le unioni di comuni devono trasmettere i certificati di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Ministero dell'interno -  Dipartimento
per gli affari interni e  territoriali  -  Direzione  centrale  della
finanza locale - Sportello unioni - Piazza del Viminale  00184  Roma,
entro il  termine  del  30  settembre  2010.  Qualora  non  vi  siano
modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009  gli  enti
devono inviare una nota  di  conferma  dei  servizi  associati.  Sono
ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta,  al  tal  fine  fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 settembre 2010 
 
                                         Il direttore centrale: Verde