Art. 8 1. Le unioni di comuni devono trasmettere i certificati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Sportello unioni - Piazza del Viminale 00184 Roma, entro il termine del 30 settembre 2010. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2010 Il direttore centrale: Verde