Art. 3 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle istanze 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i  soggetti  di  cui
all'art. 1  che  intendono  essere  ammessi  ai  contributi  previsti
dall'art.  1  della  legge  4  agosto  1955,  n.  702  e   successive
modificazioni, nonche' dall'art. 8 della legge 22 febbraio  1982,  n.
44,  dovranno  inviare  la  relativa  istanza  alla  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo   e   la
competitivita' del  turismo  -  Ufficio  per  la  valorizzazione  del
patrimonio di interesse turistico e la gestione  degli  interventi  -
Servizio VII^ « Interventi e realizzazione progetti  per  il  settore
turistico». 
  2.  Le  istanze  dovranno  essere  presentate  secondo  le  cadenze
sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data  di  inizio  della
manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo: 
    15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da  svolgersi  nel
primo semestre dell'anno; 
    31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi  nel
secondo semestre. 
  3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se  consegnate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i  termini  indicati
ovvero se spedite entro gli stessi termini a  mezzo  di  raccomandata
con avviso di ricevimento. 
  4. Le istanze dirette ad ottenere  la  concessione  dei  contributi
devono  essere  corredate  da  apposita  relazione  che  riporti  gli
elementi  utili  ai  fini  della  valutazione   dell'iniziativa   e/o
manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla  base
dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro  utile
elemento di conoscenza della  manifestazione  e/o  iniziativa  stessa
sotto  il  profilo   promozionale,   organizzativo   e   finanziario.
Unitamente alla istanza  dovranno  essere  trasmessi  un  dettagliato
programma di svolgimento della iniziativa e/o  manifestazione  ed  il
piano finanziario delle entrate e delle uscite. 
  5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni  e/o  iniziative
per le quali non  risulti  accertata  la  partecipazione  finanziaria
dell'ente promotore. 
  6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.