Art. 3
Modalita' e termini di presentazione delle istanze
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i soggetti di cui
all'art. 1 che intendono essere ammessi ai contributi previsti
dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive
modificazioni, nonche' dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n.
44, dovranno inviare la relativa istanza alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del
patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi -
Servizio VII^ « Interventi e realizzazione progetti per il settore
turistico».
2. Le istanze dovranno essere presentate secondo le cadenze
sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della
manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo:
15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel
primo semestre dell'anno;
31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel
secondo semestre.
3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i termini indicati
ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento.
4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi
devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli
elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o
manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base
dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro utile
elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa
sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario.
Unitamente alla istanza dovranno essere trasmessi un dettagliato
programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il
piano finanziario delle entrate e delle uscite.
5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative
per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria
dell'ente promotore.
6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.