Art. 4 1. Le Regioni e le Province Autonome inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le Regioni e le Province Autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua. Roma, 9 luglio 2010 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti