Art. 4 
 
  1. Le Regioni e le  Province  Autonome  inviano  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno,  i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi del presente decreto. I dati vengono  raccolti  sulla  base  di
schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in  accordo
con le Regioni  e  le  Province  Autonome  e  con  la  collaborazione
dell'ISFOL. Le  schede  di  raccolta  dei  dati  sono  elaborate  con
l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di  monitoraggio
coerente con le diverse filiere della formazione continua. 
    Roma, 9 luglio 2010 
 
                                               Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Sacconi 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti