Art. 5 1. Il proprietario dell'impresa o la persona da esso delegata, fatto salvo ogni altro obbligo di legge: a) segnala la propria attivita' al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e richiede l'attribuzione dei codice identificativo aziendale qualora ne sia sprovvisto entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura; b) comunica al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ogni variazione relativa ai dati anagrafici riguardanti la propria impresa entro 7 giorni. 2. Nel caso di apertura di nuova impresa l'assegnazione del codice identificativo aziendale sara' effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.