Art. 5 
 
  1. Il proprietario dell'impresa o  la  persona  da  esso  delegata,
fatto salvo ogni altro obbligo di legge: 
    a)  segnala  la  propria  attivita'   al   servizio   veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per  territorio  e  richiede
l'attribuzione dei codice identificativo  aziendale  qualora  ne  sia
sprovvisto entro 30 giorni  dall'attivazione  in  BDN  della  sezione
dell'anagrafe di acquacoltura; 
    b) comunica al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio ogni variazione relativa ai dati anagrafici
riguardanti la propria impresa entro 7 giorni. 
  2. Nel caso di apertura di nuova impresa l'assegnazione del  codice
identificativo aziendale sara' effettuata contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione di cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  4
agosto 2008, n. 148.