Art. 4 Schemi di anomalia e altri indicatori 1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF. 2. Gli intermediari si avvalgono, altresi', delle Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.