Art. 4 
 
 
                Schemi di anomalia e altri indicatori 
 
  1.  Al  fine  di  rilevare  operazioni  sospette  gli  intermediari
utilizzano gli schemi e modelli di  anomalia  emanati  dalla  UIF  ai
sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231
del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF. 
  2. Gli  intermediari  si  avvalgono,  altresi',  delle  Indicazioni
operative  per  l'esercizio  di  controlli   rafforzati   contro   il
finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di  distruzione
di massa, emanate dalla  Banca  d'Italia  con  provvedimento  del  27
maggio      2009,      pubblicate       sul       sito       internet
www.bancaditalia.it/Vigilanza.