Art. 2 
 
  1. Il sig. Aruvathala Mathen Shijumon e' autorizzato ad  esercitare
in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad  accertare
il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita'  professionale  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  2. Il presente decreto, ai sensi  dell'art.  50,  comma  8-bis, del
decreto del Presidente  della  Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi