IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del
Ministero della salute e di incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'art. 3-septies, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nella parte in cui
definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,
n. 419, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n.
129, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre
1998, n. 419, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, e' riportato
che:
«per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali
dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei
servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti.
La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e
l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla
loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2001, n. 33, supplemento ordinario, che
ricomprende nel livello di assistenza territoriale, l'assistenza
sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi
psichiatrici e alle loro famiglie;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge del 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in data 11 ottobre 2001, sulla proposta del Ministero della
salute di un documento recante: «Modello per la rilevazione di
strutture, personale, attivita' e prestazioni dei dipartimenti di
salute mentale»;
Rilevato che, il citato testo individua le caratteristiche
principali del Sistema informativo nazionale per la salute mentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2006, n. 139,
supplemento ordinario;
Vista l'intesa sancita il 22 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con la quale si e' convenuto sull'istituzione di una cabina
di regia cui affidare le funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS);
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il
quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 6 del richiamato
accordo, la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema
informativo sanitario nazionale (NSIS);
Vista l'intesa del 23 marzo 2005 con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano con la quale, all'art. 3, commi 5 e 6, e' stato sancito che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla cabina di regia e
vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti
attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di
assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, e'
ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la
finalita' di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla
cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002 e che fra gli
obiettivi strategici figura l'obiettivo «Monitoraggio e tutela della
salute mentale»;
Visto il parere favorevole espresso da parte della cabina di regia,
nella seduta del 16 dicembre 2004, sullo studio di fattibilita'
«Monitoraggio e tutela della salute mentale»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato il disposto di cui all'allegato B, «Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza», del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che elenca le misure minime di
sicurezza da adottare in caso di trattamento di dati personali;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n.
277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 196 del 2003, volto a disciplinare i trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;
Rilevato, in particolare, che l'allegato «C-01» del decreto del
Ministro della salute 12 dicembre 2007, prevede il trattamento di
dati sensibili per finalita' di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, senza elementi identificativi
diretti;
Visto lo schema di regolamento per il trattamento dei dati
sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo n. 196 del 2003, sottoposto all'Autorita' garante per la
protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in data
13 aprile 2006, volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome;
Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di
regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dalle regioni o province autonome, prevede che i dati
provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi
identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte
della regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle
informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati
sanitarie della regione, la specifica struttura tecnica individuata
dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante
il trattamento dei dati; qualora le regioni e le province autonome
non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito
nello schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma
anonima;
Tenuto conto che le regioni e province autonome hanno
successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari in conformita' allo schema tipo approvato
dal Garante;
Considerata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati per le
seguenti finalita':
monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume di
prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento;
supporto alle attivita' gestionali del Dipartimento di salute
mentale, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle
risorse;
supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 6 maggio 2009, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lettera g), del decreto legislativo n. 196 del 2003;
Acquisito il parere della cabina di regia per il Nuovo sistema
informativo sanitario in data 10 novembre 2009;
Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. E' istituito il Sistema informativo salute mentale (di seguito
denominato SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario
(di seguito NSIS), per il perseguimento, nel principio di
proporzionalita' e indispensabilita', delle seguenti finalita':
monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume di
prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento;
supporto alle attivita' gestionali del Dipartimenti di salute
mentale (di seguito DSM), per valutare il grado di efficienza e di
utilizzo delle risorse;
supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
esito sia a livello regionale che nazionale.