Art. 4
Modalita' per la messa a disposizione
delle informazioni
1. Le informazioni sono messe a disposizione del Nuovo sistema
informativo sanitario attraverso l'utilizzo delle funzionalita'
previste dal Sistema informativo salute mentale.
2. Il sistema e' predisposto per permettere:
alle unita' organizzative delle regioni e province autonome
competenti, come individuate da provvedimenti regionali e
provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata
limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza;
alle unita' organizzative della Direzione generale della
prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema
informativo del Ministero della salute competenti, come individuati
dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare i dati
presenti sulla base dati centrale in forma aggregata.
3. Le modalita' di alimentazione del Sistema informativo per la
salute mentale sono specificate nell'allegato disciplinare tecnico.
4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili
sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche
in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione
digitale.
5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle
regole di acquisizione e di controllo ed alle modalita' di
trasmissione saranno rese disponibili con le medesime modalita'
previste al comma 3.