Art. 5
Termini per la messa a disposizione
delle informazioni
1. Le regioni e province autonome comunicano e mantengono
aggiornate le informazioni anagrafiche dei Dipartimenti di salute
mentale (strutture) secondo le modalita' indicate nel disciplinare
tecnico.
2. La trasmissione delle informazioni ha cadenza periodica: il
primo invio riguardera' i dati relativi all'anno 2010.
3. I termini dell'invio sono i seguenti:
il flusso informativo personale ha cadenza annuale; i dati devono
essere messi a disposizione entro il 31 maggio dell'anno successivo a
quello di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai dati
trasmessi possono essere effettuate, al piu' tardi, entro sessanta
giorni dalla data limite d'invio;
il flusso informativo attivita' ha cadenza semestrale; i dati
devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine
del periodo di rilevazione. Eventuali rettifiche o integrazioni ai
dati trasmessi possono essere effettuate, al piu' tardi, entro il
mese successivo alla data limite d'invio.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
regioni e le province autonome hanno la facolta' di mettere a
disposizione eventuali dati storici.
5. Qualsiasi variazione riguardante i termini per la messa a
disposizione delle informazioni di cui ai commi 2, 3 e 6, sara'
pubblicata sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it),
anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale.