Art. 10 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche  residenti  e  dei  soggetti
esercenti attivita' di impresa o professionale con domicilio  fiscale
o aventi sede operativa in immobili inagibili o  comunque  interdetti
all'uso con ordinanze di sgombero adottate dai sindaci dei comuni  di
Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, nonche' in favore  dei  soggetti
occupati nelle medesime attivita' di impresa,  come  individuati  dal
competente Prefetto, sono sospesi dal 4 ottobre 2010 al  15  dicembre
2010 i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  delle
imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti nel medesimo periodo.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. La sospensione di cui al comma 1 non  opera  relativamente  agli
adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta. 
  3. Esaurito il  termine  di  sospensione  i  predetti  contribuenti
provvedono al pagamento delle imposte sospese. 
  4.  I  comuni  di  Varazze,  Cogoleto,  Arenzano,  Genova   possono
esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al
31 dicembre 2010.