Art. 10 1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attivita' di impresa o professionale con domicilio fiscale o aventi sede operativa in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanze di sgombero adottate dai sindaci dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, nonche' in favore dei soggetti occupati nelle medesime attivita' di impresa, come individuati dal competente Prefetto, sono sospesi dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Esaurito il termine di sospensione i predetti contribuenti provvedono al pagamento delle imposte sospese. 4. I comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova possono esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.