Art. 11 1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che il Commissario delegato e i soggetti attuatori dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi soggetti sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unita'. 2. In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle forze di Polizia direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima. 4. Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo 8 della presente ordinanza.