Art. 11 
 
  1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' che il Commissario delegato e i soggetti attuatori dovranno
svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi soggetti
sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica
Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in posizione  di  comando  o
distacco nel limite massimo di quindici unita'. 
  2. In favore del personale di cui al comma 1,  delle  regioni,  dei
comuni, delle province e degli Uffici territoriali  di  Governo,  del
Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco  e  delle  forze  di  Polizia
direttamente impegnato in  attivita'  connesse  con  l'emergenza,  e'
corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro  straordinario  nel
limite massimo di 50 ore  mensili  pro-capite,  effettivamente  reso,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 
  3.  Ai  dirigenti  e  al  personale  con  incarico   di   posizione
organizzativa  o  di   alta   professionalita',   appartenente   alle
Amministrazioni di  cui  al  comma  2,  a  cui  sono  stati  affidati
specifici   compiti   per   attivita'   direttamente   connesse   con
l'emergenza, viene corrisposto un compenso  mensile  rapportato  alla
retribuzione di posizione  in  misura  non  superiore  al  25%  della
medesima. 
  4. Il Commissario delegato provvede con propri  provvedimenti  alla
determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2  e
3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo  8
della presente ordinanza.