Art. 12 
 
  1. Il Commissario delegato puo'  disporre  l'apertura  di  aree  di
stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero  o
gia' accumulati lungo  i  corsi  d'acqua  o  spiaggiati,  secondo  le
procedure previste dal comma 2 dell'art. 2. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza  il  Commissario
delegato predispone anche per  piani  stralcio  e  sulla  base  delle
risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di  interventi
per il ripristino in condizioni di sicurezza della  viabilita'  anche
montana, per la pulizia e la manutenzione straordinaria  degli  alvei
dei  corsi  d'acqua,  delle  opere  di  difesa  idraulica  e  per  la
stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano  ed
attuati con le procedure e deroghe di  cui  alla  presente  ordinanza
ulteriori interventi  urgenti  finanziati  dalla  Comunita'  europea,
dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e  da
enti o  societa'  erogatori  di  servizi  pubblici  finalizzati  alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.  La  priorita'
nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino
delle  infrastrutture  essenziali  danneggiate  e  alla   pulizia   e
manutenzione straordinaria degli alvei  dei  corsi  d'acqua  e  delle
opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari  viene
predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e  dalle
province competenti. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 ottobre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi