Art. 12
1. Il Commissario delegato puo' disporre l'apertura di aree di
stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o
gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le
procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato predispone anche per piani stralcio e sulla base delle
risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi
per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita' anche
montana, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei
dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la
stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed
attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza
ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea,
dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da
enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita'
nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino
delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle
opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene
predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle
province competenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2010
Il Presidente: Berlusconi