Art. 2 
 
  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dalla  presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili,  urgenti,  di  pubblica
utilita'  e  costituiscono  variante   ai   piani   urbanistici,   il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all'art. 1, comma 1, ove  non  sia  possibile  l'utilizzazione  delle
strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione  anche  a  liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario,  delle  deroghe  di  cui
all'art. 7 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori,   per   gli    interventi    di    competenza,    provvede
all'approvazione  dei  progetti  ricorrendo,  ove  necessario,   alla
conferenza  di  servizi  da   indire   entro   sette   giorni   dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza  di  servizi  il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato  assente,
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere
motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le   specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'art. 17, comma  24,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono  essere  resi
dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta  e,  qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti  con  esito
positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti  su  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve  essere
conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In caso di mancata espressione del  parere  o  di  motivato  dissenso
espresso,  alla  valutazione  stessa  si  procede  in  una   apposita
conferenza di servizi, da concludersi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione. Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o  di
motivato dissenso espresso, in ordine a  progetti  di  interventi  ed
opere di competenza statale in sede di conferenza  di  servizi  dalle
amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico  -
territoriale o del  patrimonio  storico-artistico,  la  decisione  e'
rimessa al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  deroga  alla
procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modificazioni e integrazioni,  i  cui  termini  sono
ridotti della meta'. 
  5.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   dei   soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso  il
decreto  di  occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da   ogni   altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.