Art. 3 
 
  1.  I  rimborsi  dovuti  alle   organizzazioni   di   volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione  civile  ed
impiegate in occasione degli eventi in  premessa,  alla  Croce  Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro  delle
spese  effettivamente  sostenute  e  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Il Commissario delegato, sulla base delle  risorse  disponibili,
e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute  dal  Corpo  nazionale
dei Vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti
nel  territorio  delle  province  di  Genova  e  Savona,  debitamente
documentate. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  il   necessario   supporto   per   il
monitoraggio, la valutazione  tecnica  dell'evoluzione  degli  eventi
calamitosi e la messa in sicurezza  del  territorio,  il  Commissario
delegato, d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile,  e'
autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui  al  decreto
del Capo del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, nonche'  a
stipulare apposite convenzioni  con  gli  ordini  professionali,  con
oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8. 
  4.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  assicurera',   ove
richiesto, il  necessario  supporto  al  Commissario  o  ai  soggetti
attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri  di  competenza  di
cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile  11
settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto  di
ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle
ricerche, dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra  dell'Universita'
di Firenze e della Fondazione CIMA. 
  5. Al fine di assicurare le attivita' di valutazione tecnica  e  di
prevenzione  non  strutturale  del  rischio   nonche'   la   relativa
pianificazione speditiva  di  protezione  civile,  nelle  more  della
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio residuo, il
Commissario delegato puo' avvalersi di un apposito gruppo tecnico  di
supporto  costituito  da  personale  della  Regione  Liguria,   delle
Province e delle Prefetture - UTG - di Genova e  Savona,  dei  Comuni
interessati dagli eventi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 
  6. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  dei  commi  4  e  5  si
provvede a valere sul Fondo della protezione civile entro  il  limite
massimo di € 250.000,00.