Art. 4 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci  e
comunque senza oneri aggiuntivi  per  i  comuni,  e'  autorizzato  ad
erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza,
ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione  principale,  abituale   e
continuativa sia stata distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia
stata sgomberata in  esecuzione  di  provvedimenti  delle  competenti
autorita' adottati a seguito degli eventi  di  cui  in  premessa,  un
contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00
mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente  del
nucleo    familiare    abitualmente    e    stabilmente     residente
nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una
sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima
di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti  persone  di
eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili  con
una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'  concesso  un
contributo aggiuntivo fino ad un massimo  di  €  100,00  mensili  per
ognuno dei soggetti sopra indicati. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci  e
comunque senza oneri aggiuntivi per i comuni, e' autorizzato, laddove
non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari,
a disporre  per  il  reperimento  di  una  sistemazione  alloggiativa
alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. 
  3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere
dalla data di sgombero dell'immobile, e  sino  a  che  non  si  siano
realizzate le condizioni per il rientro  nell'abitazione,  ovvero  si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e
comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.