Art. 5 
 
  1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili,  ed  il  ritorno  alle
normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle
risorse  assegnate  dalla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato   ad
erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino
al 70 % e nel limite  massimo  di  € 30.000,00  per  ciascuna  unita'
abitativa,  conforme  alle  disposizioni  previste  dalla   normativa
urbanistica  ed  edilizia,  distrutta  o  danneggiata  dagli   eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e'
autorizzato,  anche  per  il  tramite  dei  soggetti  attuatori,   ad
anticipare la somma  fino  ad  un  massimo  di  €  15.000,00  per  la
riparazione  di  immobili  danneggiati  la  cui   funzionalita'   sia
agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione  tecnica
contenente  la  descrizione  degli  interventi  da  realizzare  ed  i
relativi costi stimati. 
  2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni  principali
realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla  normativa
urbanistica ed  edilizia,  distrutte  o  totalmente  inagibili  o  la
delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato
o molto elevato il Commissario delegato e'  autorizzato,  nei  limiti
delle risorse assegnate, a  concedere,  per  il  tramite  dei  comuni
interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta  per  la
demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una
nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune,  nel
limite massimo del costo al metro quadro degli  interventi  di  nuova
edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi
della legge 5 agosto 1978,  n.  457  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e del decreto  ministeriale  attuativo  5  agosto  1994,
moltiplicato per la superficie complessiva  non  superiore  a  quella
distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalita'
e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite  dal
Commissario delegato". 
  3. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo
a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati,  fino  ad  un
massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi  e
depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal  fine
gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa  di
spesa. 
  4. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali
indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per
la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati. 
  5. E' esclusa la cumulabilita' dei contributi di cui ai commi  1  e
2.