Art. 6 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'immediata  ripresa  delle   attivita'
commerciali, produttive, agricole,  agroindustriali,  agrituristiche,
zootecniche, artigianali,  professionali,  di  servizi  e  turistiche
gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla  presente
ordinanza,  il  Commissario  delegato,  nell'ambito   delle   risorse
finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi
dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma  2,  ai  soggetti
interessati: 
    a)  un  contributo  rapportato  al  danno  subito  da   impianti,
strutture, macchinari e attrezzature che comunque non  sia  superiore
al 50% del danno medesimo; 
    b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte  di
materie  prime,  semilavorati  e  prodotti  finiti,   danneggiati   o
distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili; 
    c) un contributo correlato alla durata  della  sospensione  della
attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei
redditi prodotti, risultanti dall'ultima  dichiarazione  annuale  dei
redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere  almeno
di sei giorni lavorativi. 
    d) un contributo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, per  beni
mobili registrati  distrutti  o  danneggiati,  sulla  base  di  spese
fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione,  sulla  base
del valore del bene desunto dai listini correnti per un  importo  non
inferiore  a  3.500,00  euro,   secondo   voci   e   percentuali   di
contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno
fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 
  2. I danni sono attestati per importi fino a  25.000,00  euro,  con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',   per   importi
superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia  giurata  redatta  da
professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti  ai
rispettivi ordini o collegi. 
  3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti,  in
termini  di  rigorosa  perequazione  e  sulla  base   delle   risorse
disponibili, le  tipologie  di  intervento,  la  disciplina  generale
dell'assegnazione   ed   erogazione   dei    contributi    e    della
rendicontazione delle spese.