Art. 8 1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di 10.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. 5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a destinare fino al 30% delle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza.