Art. 8 
 
  1. Per i primi interventi previsti  dalla  presente  ordinanza,  e'
stanziata la somma di 10.000.000,00 di euro da  porre  a  carico  del
Fondo della protezione civile. 
  2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  1  e'  autorizzata
l'apertura  di  apposita  contabilita'   speciale   in   favore   del
Commissario delegato. 
  3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed  eventuali,
risorse finanziarie disponibili sul  bilancio  regionale,  in  deroga
alle  disposizioni  normative  regionali,   economie   derivanti   da
precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con
apposito  provvedimento  del  Commissario   delegato   e   sottoposte
all'approvazione del Dipartimento della  protezione  civile,  nonche'
ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui  alla
presente ordinanza. 
  4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le entrate e le
spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 13. 
  5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a destinare fino
al 30% delle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 6 che hanno subito danni  in  conseguenza  degli  eventi
alluvionali di cui alla presente ordinanza.