Art. 9 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle  province  di
Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, i datori di lavoro privati,
i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti,  anche  del  settore
agricolo  ed  i  liberi  professionisti  e  committenti   tenuti   al
versamento dei contributi alla Gestione separata di cui  all'art.  2,
comma  26,  della  legge  n.  335/1995,  che  alla  data  dell'evento
esercitavano  attivita'  di  impresa  o  professionale  in   immobili
dichiarati inagibili nei comuni  di  Varazze,  Cogoleto,  Arenzano  e
Genova - Sestri Ponente, possono  sospendere  gli  adempimenti  ed  i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie
professionali,  ivi  compresa  la  quota  a  carico  dei   lavoratori
dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro  collaborazione
coordinata e continuativa in scadenza dal 4 ottobre  al  15  dicembre
2010. 
  2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
sospesi i termini di  prescrizione,  decadenza  e  quelli  perentori,
legali   e   convenzionali,   sostanziali   e   processuali,    anche
previdenziali, comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da  qualsiasi
diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  i  termini   relativi   ai
procedimenti di riscossione coattiva. 
  3. La riscossione dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali, non versate per effetto della sospensione  di
cui al comma 1,  avviene,  senza  applicazione  di  oneri  accessori,
mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011. 
  4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.