IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 971 della Commissione  del
28 ottobre 2010 , la denominazione «Vastedda della Valle del  Belice»
riferita alla categoria Formaggi, e' iscritta quale Denominazione  di
Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di Origine Protetta  «Vastedda  della  Valle  del
Belice», affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del  Belice»,
registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE)  n.  971  del  28
ottobre 2010. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Vastedda della Valle del Belice», possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  solo   sulle
produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti  al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
    Roma, 4 novembre 2010 
 
                                       Il capo dipartimento: Caldogno