Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  Denominazione  di
origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano»,
provenienti  da  vigneti  non  ancora  iscritti,   ma   aventi   base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi  allo
schedario viticolo per la DOCG in questione, ai  sensi  dell'art.  12
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  e  conformemente  alle
disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30  luglio  2010,
n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle  produzioni
DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 
  2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare  di  produzione,
sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni  provenienti
dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti,  che  trovansi  in
fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che  le  relative
partite  rispondano  alle   caratteristiche   di   cui   all'art.   6
dell'annesso disciplinare di produzione.