Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti, che trovansi in fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che le relative partite rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare di produzione.