IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265; 
  Visto il decreto 13 novembre  2002  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  (ex  Comunicazioni)   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione  di
invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera
b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  46.  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»; 
  Visto il decreto 1° febbraio  2005  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  (ex  Comunicazioni)   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Tariffe  agevolate  per  la
spedizione di prodotti editoriali»; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
  Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE  per  quanto
riguarda il pieno  completamento  del  mercato  interno  dei  servizi
postali comunitari; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  in  particolare
l'art. 10-sexies, comma 4; 
  Visto il  decreto  30  marzo  2010  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
recante tariffe postali agevolate per l'editoria; 
  Considerata la crescente criticita' di  disponibilita'  finanziarie
da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per  le  spedizioni
di prodotti editoriali; 
  Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe  piene  ha
determinato una forte sofferenza per le imprese del  settore  ed  una
conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di  riflettersi
anche sul pluralismo dell'informazione; 
  Ritenuta la necessita'  di  consentire  alle  imprese  editrici  la
possibilita' di accedere al servizio  postale  a  tariffe  economiche
sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle
tariffe applicate fino al 31 marzo 2010; 
  Ritenuta la necessita' di adottare misure di  accompagnamento  alla
trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5  agosto  2010,  n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2010,  n.
163, che prevede che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino  al  31
dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti  editoriali  effettuate
dalle imprese editrici ivi elencate non si  applica  la  disposizione
relativa ai rimborsi alla societa' «Poste Italiane» di  cui  all'art.
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  353  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,  e  che  le
tariffe massime applicabili, senza oneri carico  del  bilancio  dello
Stato, sono determinate con apposito decreto; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di determinare le  tariffe  massime
per   la   spedizione   di   prodotti   editoriali   anche   mediante
differenziazione delle tariffe per area  geografica  di  destinazione
degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe  ai  costi,
in coerenza con le  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni nonche' con i principi di cui ai considerando nn.  38  e
39 della menzionata direttiva 2008/6/CE; 
  Ritenuta la necessita' che dall'applicazione del  presente  decreto
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Visti i pareri  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui alla nota  prot.
377/10 dell'8 ottobre 2010 nonche' alla comunicazione e-mail di  pari
data; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge l°  ottobre  2010,
n. 163, alle spedizioni  dei  prodotti  editoriali  effettuate  dalle
imprese editrici di quotidiani  e  periodici  iscritte  nel  Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle  imprese  editrici  di
libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma  1  del
decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   353,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. 
  Ai sensi  della  disposizione  di  legge  sopra  menzionata  ed  in
considerazione della specificita' del settore, le tariffe massime per
le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri
a carico del bilancio dello  Stato  e  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1°
settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.