Art. 2 Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.