Art. 2 
 
  Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al  Registro
degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.
353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2004,  n.
46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.