Art. 7 1. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto e' subordinato al rispetto, da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, degli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul proprio sito web, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale 2. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni conformi alle condizioni tecniche che definiscono modalita' di prelavorazione e confezionamento, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale. 3. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni di cui al comma 2 rese conformi anche alle condizioni tecniche che definiscono procedure e modalita' operative per l'omologazione, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonche' su quello dell' Autorita' di regolamentazione del settore postale. 4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione di cui al comma 1 non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con destinazione extraurbana, corrispondenti allo scaglione di peso e alle quantita' oggetto della spedizione.