Art. 3 
 
  Ai fini del rispetto dei limiti delle  disponibilita'  finanziarie,
individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3  dicembre
2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto
a controllare mensilmente i flussi di  spesa  afferenti  all'avvenuta
erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento  e  a
darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.