Art. 4
Modalita' di trasmissione
1. Il modulo di cui al precedente art. 3 deve essere trasmesso
esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi
disponibili dai servizi competenti. Il modulo trasmesso con le
modalita' di cui al presente comma soddisfa i requisiti della forma
scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento
cartaceo.
2. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi
informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la
data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che
fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di
legge.
3. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che
non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi
competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea
documentazione attestante l'adempimento. Resta fermo l'obbligo di
invio nel primo giorno utile successivo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica in
una apposita sezione del proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it
l'elenco dei servizi informatici.