Art. 5
Termini di trasmissione
1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il
31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione
dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale
al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico
inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale
tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di
riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.