Art. 3 
 
 
                 Banda di frequenze 2.500-2.690 MHz 
 
  1. La nota 159 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «159  -  Frequenze  nella  banda  2.450-2.690  MHz  possono  essere
impiegate per usi civili, previo coordinamento con  le  utilizzazioni
dei  servizi  previsti  in  tabella,  per   collegamenti   temporanei
audio/video terrestri e via aeromobile, in  ausilio  al  servizio  di
radiodiffusione. La banda 2.500-2.690 MHz non sara'  disponibile  per
collegamenti audio/video SAP/SAB dopo l'introduzione dei  servizi  di
comunicazioni elettroniche terrestri, in  accordo  con  la  decisione
2008/477/CE.» 
  2. La nota 160 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «160  -  Frequenze  nella  banda  2.450-2.690  MHz  possono  essere
utilizzate dal Ministero della difesa, previo  coordinamento  con  le
utilizzazioni dei  servizi  previsti  in  tabella,  per  collegamenti
temporanei  audio/video  terrestri  e  via   aeromobile.   La   banda
2.500-2.690 MHz non sara'  disponibile  per  tali  collegamenti  dopo
l'introduzione dei servizi di comunicazioni  elettroniche  terrestri,
in accordo con la decisione 2008/477/CE.» 
  3. La nota 163 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e'
soppressa. 
  4. Dopo la nota 165 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008
e' aggiunta la seguente nota: 
  «165A - La banda di frequenze  2.655-2.667  MHz,  limitatamente  al
servizio  fisso,  e'  riservata  al  Ministero  della  difesa,   fino
all'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri,
in accordo con la decisione 2008/477/CE.» 
  5. La banda di frequenze 2.500-2.690 MHz di cui  alla  tabella  del
decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico