Art. 3 Banda di frequenze 2.500-2.690 MHz 1. La nota 159 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «159 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in ausilio al servizio di radiodiffusione. La banda 2.500-2.690 MHz non sara' disponibile per collegamenti audio/video SAP/SAB dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.» 2. La nota 160 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «160 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere utilizzate dal Ministero della difesa, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile. La banda 2.500-2.690 MHz non sara' disponibile per tali collegamenti dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.» 3. La nota 163 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa. 4. Dopo la nota 165 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «165A - La banda di frequenze 2.655-2.667 MHz, limitatamente al servizio fisso, e' riservata al Ministero della difesa, fino all'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.» 5. La banda di frequenze 2.500-2.690 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico