ART. 13 
 
1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici  privati,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11. 
 
2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista  deve  dimostrare
che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una  soglia  minima  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un  aumento  della
stessa non inferiore al 20%  di  quella  del  livello  corrispondente
all'adeguamento sismico. 
 
3. Gli interventi di demolizione e  ricostruzione  devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione
edilizia.