ART. 2 
 
1. La somma disponibile per l'anno 2010 e' utilizzata per  finanziare
le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16: 
a) indagini di microzonazione sismica; 
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di  miglioramento
sismico, o, eventualmente,  di  demolizione  e  ricostruzione,  degli
edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile e degli edifici e  delle  opere
che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un
collasso,  di  cui  all'articolo  2,  comma  3   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed  alle
Delibere regionali  in  materia.  Sono  esclusi  dai  contributi  gli
edifici  scolastici,  poiche'  per  essi   sono   disponibili   altri
contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani  di
emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; 
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di  miglioramento
sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di  edifici
privati di cui al comma 4; 
d) altri interventi urgenti e indifferibili per  la  mitigazione  del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti   alle   strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Presidente della Regione interessata. 
 
2. I contributi di cui al comma 1 non  possono  essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  Comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo “ag” di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di “ag” e  i  periodi
di non classificazione sismica dei Comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse
strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione
che  l'amplificazione  sismica  nel   sito   dell'opera,   dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati  ai  sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008  e
relativa Circolare, determini un valore massimo  di  accelerazione  a
terra di progetto S•ag maggiore di 0,125g. 
 
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1  non  possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali, gia' eseguiti o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi  a  carico
di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
 
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati  solo
per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del
decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei
quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due
terzi dei millesimi  di  proprieta'  delle  unita'  immobiliari  sono
destinati a residenza stabile e  continuativa  di  nuclei  familiari,
oppure all'esercizio continuativo di arte o professione  o  attivita'
produttiva. 
 
5. Le Regioni possono, in via  sperimentale  per  l'annualita'  2010,
attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una
percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato
all'articolo 16, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14. 
 
6. Per la copertura degli oneri relativi  alla  realizzazione,  anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di  cui  alla  presente  ordinanza,  gli  enti  locali
interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.