ART. 4 1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorita' la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. 2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.