ART. 4 
 
1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture  pubbliche  o
nel caso di interventi su edifici privati sono  considerati  elementi
di priorita' la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di
fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o  comunale  per  il
rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura
a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. 
 
2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una  via  di  fuga  se  la
facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.