Art. 2 
 
  1. La  signora  Alvarez  Aguirre  Evelin  Rosa  e'  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa  iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente,  che  provvede
ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze
linguistiche   necessarie   per   lo    svolgimento    dell'attivita'
professionale e delle speciali disposizioni che regolano  l'esercizio
professionale  in  Italia,  per  il  periodo  di  validita'  ed  alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi