IL CAPO
dell'Ufficio per lo sport
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in
particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delle competenze in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con
il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e
rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in
particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice e' stato
conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di
maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento
della professione di guida alpina;
Vista la domanda con la quale il sig. Paolo Trentini, cittadino
italiano, nato a Mereto il 13 novembre 1960, ha chiesto il
riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline
alpine conseguito nella Repubblica Ceca in data 14 febbraio 2010, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;
Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno
18 ottobre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione
conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica Ceca, dal
sig. Paolo Trentini, ritenendolo corrispondente a quello italiano;
Ritenuto che il richiedente e' in possesso di una formazione
professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina
alpina;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella
Repubblica Ceca, in data 14 febbraio 2010 dal sig. Paolo Trentini,
nato a Mereto il 13 novembre 1960, e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in
discipline alpine.