IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/127/CE  della  Commissione  del  18  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza
attiva giberelline; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22  aprile
2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari contenenti gibberelline dovevano presentare al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto
2009, in alternativa: 
  a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per  l'accesso  al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22  aprile
2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in  commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  gibberelline
non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma  2,  del
medesimo decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere
dal 1° settembre 2009; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  22  aprile  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  gibberelline
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del   citato   decreto
ministeriale 22 aprile 2009; 
  Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma  1,
fissa al 31 agosto 2010 la scadenza per la  vendita  e  utilizzazione
delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
gibberelline la cui autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
stata automaticamente revocata a far  data  dal  1°  settembre  2009,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 22 aprile 2009. 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi
dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello