Art. 2 1. Al fine di consentire alle popolazioni interessate dalla crisi idropotabile conseguente alla rottura della condotta idrica dell'acquedotto del Basso Sele la ripresa delle normali condizioni di vita, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a ripristinare la funzionalita' della predetta condotta idrica. Ai predetti fini il Commissario delegato e' autorizzato ad eseguire, in via di somma urgenza, se del caso anche avvalendosi delle procedure di affidamento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori di realizzazione di una variante al tracciato dell'acquedotto del Basso Sele, nonche' della connessa opera provvisionale, da potersi espletare anche per stralci funzionali o per singoli lotti. 2. Il Commissario delegato provvede agli interventi di cui al comma 1 previa valutazione sotto il profilo tecnico-economico e verifica dei rischi di natura idraulica, sismica ed idrogeologica insistenti sull'area di sedime interessata, in termini alternativi rispetto alla riattivazione dell'esistente tratto di condotta danneggiato. 3. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si avvale degli Uffici tecnici della Regione, nonche' della collaborazione degli enti locali territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.