Art. 2 
 
  1. Al fine di consentire alle popolazioni interessate  dalla  crisi
idropotabile  conseguente  alla   rottura   della   condotta   idrica
dell'acquedotto del Basso Sele la ripresa delle normali condizioni di
vita,  il  Commissario  delegato  di  cui  all'articolo  1   provvede
all'adozione di tutte le necessarie ed  urgenti  iniziative  volte  a
ripristinare la funzionalita'  della  predetta  condotta  idrica.  Ai
predetti fini il Commissario delegato e' autorizzato ad eseguire,  in
via di somma urgenza, se del caso anche avvalendosi  delle  procedure
di affidamento di cui all'articolo  57  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, i lavori di realizzazione  di  una  variante  al
tracciato dell'acquedotto del  Basso  Sele,  nonche'  della  connessa
opera  provvisionale,  da  potersi  espletare   anche   per   stralci
funzionali o per singoli lotti. 
  2. Il Commissario delegato provvede agli interventi di cui al comma
1 previa valutazione sotto il profilo  tecnico-economico  e  verifica
dei rischi di natura idraulica, sismica ed  idrogeologica  insistenti
sull'area di sedime interessata, in termini alternativi rispetto alla
riattivazione dell'esistente tratto di condotta danneggiato. 
  3. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli interventi  di
cui alla presente ordinanza, si avvale  degli  Uffici  tecnici  della
Regione, nonche' della collaborazione degli enti locali  territoriali
e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.