Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato  alla  verifica  in  loco  del  possesso  dei   requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/1995. 
  2. Il Centro «Biofarm S.r.l.» e'  tenuto  a  comunicare,  in  tempo
utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle
prove  che  andra'  ad  eseguire,  nonche'  la  loro   localizzazione
territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.