Art. 2
Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.
750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi, le Imprese
che:
a) commissionino o abbiano commissionato, a partire dal 15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume di
traffico, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete
nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del
periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnino a
mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;
b) non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi nel corso del 2009 ma commissionino
tali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011.
L'accesso ai contributi e' subordinato all'effettuazione, nel
predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni completi ed
all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni
completi anche per i dodici mesi successivi.