Art. 2 
 
 
Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
n.  592  del  4  agosto  2010  cosi'  come  modificato  dal   decreto
               ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.
750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi,  le  Imprese
che: 
    a) commissionino  o  abbiano  commissionato,  a  partire  dal  15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto  combinato  e/o
trasbordato con treni completi mantenendo  in  essere  un  volume  di
traffico,  in  termini  di  treni*chilometro  percorsi   sulla   rete
nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso  del
periodo dal 1° luglio 2009  al  30  giugno  2010  e  si  impegnino  a
mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; 
    b) non abbiano commissionato servizi di trasporto  combinato  e/o
trasbordato con treni completi nel corso del  2009  ma  commissionino
tali servizi nel periodo dal 15 ottobre  2010  al  14  ottobre  2011.
L'accesso  ai  contributi  e'  subordinato   all'effettuazione,   nel
predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni  completi  ed
all'impegno a mantenere il  volume  di  almeno  48  coppie  di  treni
completi anche per i dodici mesi successivi.