Art. 4
Attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750/2010
1. All'Impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di
trasporto combinato e/o trasbordato. Il Ministero procedera' a
quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per
la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa
contenuti , il contributo spettante in ragione dei treni*chilometro
che l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo
nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara'
concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di
importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre
2012.
2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato - nel corso
del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'
imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o
trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14 ottobre
2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett.
a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini del raggiungimento
di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si
considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per
cause non imputabili all'Impresa.
4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del Trasporto
combinato e/o trasbordato saranno tenute a destinare a favore dei
propri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 40%
dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota
parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4.
5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la
contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori
contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto sulle
tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori quali verifica,
formazione treno e manovra.