Art. 4 
 
 
Attribuzione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
ministeriale  n.  592/2010  cosi'   come   modificato   dal   decreto
                      ministeriale n. 750/2010 
 
  1.  All'Impresa  e'  riconosciuto  un  contributo  in  ragione  dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per  ogni  treno*chilometro  di
trasporto  combinato  e/o  trasbordato.  Il  Ministero  procedera'  a
quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza  per
la presentazione della domanda e sulla base dei  soli  dati  in  essa
contenuti , il contributo spettante in ragione  dei  treni*chilometro
che l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo
nella misura del 20% del  contributo  stesso.  L'anticipazione  sara'
concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia  fidejussoria  di
importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre
2012. 
  2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato  -  nel  corso
del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'
imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   combinato   e/o
trasbordato con treni completi. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14  ottobre
2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma  1  lett.
a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini  del  raggiungimento
di tale soglia e dietro presentazione di  idonea  documentazione,  si
considerano come effettuati i  treni*chilometro  non  realizzati  per
cause non imputabili all'Impresa. 
  4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del  Trasporto
combinato e/o trasbordato saranno tenute a  destinare  a  favore  dei
propri clienti una riduzione del corrispettivo  almeno  pari  al  40%
dell'ammontare dei contributi percepiti,  ad  eccezione  della  quota
parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4. 
  5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,  la
contribuzione complessiva,  tenuto  conto  anche  di  tali  ulteriori
contributi, non potra' eccedere il  30%  del  costo  sostenuto  sulle
tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori  quali  verifica,
formazione treno e manovra.