Art. 5 
 
 
                   Rendicontazione e Monitoraggio 
 
  Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011
l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita'  di  cui
all' art. 3, comma 1,: 
    il   riepilogo   dei   treni*chilometro   realizzati   nell'anno,
articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini  del
calcolo e della liquidazione  del  saldo  del  contributo,  corredato
della/e    dichiarazione/i    sottoscritta/e    dal    rappresentante
dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi,  attestante  la
veridicita' dei relativi dati ivi riportati; 
    copia dei contratti  con  una  o  piu'  imprese  ferroviarie  per
servizi di trasporto combinato e/o  trasbordato  con  treni  completi
relativi ai trasporti effettuati; 
    per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:
piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo
da applicare alla clientela. 
  Il contributo sara' quantificato a  consuntivo  dell'annualita'  di
riferimento, entro i successivi 45 giorni,  ove  siano  rispettati  i
requisiti di cui alle lettera a)  e  b)  dell'art.  2,  comma  1  del
presente decreto e sulla  base  dei  treni*chilometro  effettivamente
realizzati  nel  periodo  15  ottobre  2010  -   14   ottobre   2011.
L'Amministrazione  ne  dara'  comunicazione  ai  singoli  interessati
tramite  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   e   attivera'
successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 
  2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a
decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero,  anche  tramite  accesso
diretto    all'apposito    sistema    informativo     del     gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica  il  mantenimento
in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto
e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del  presente
decreto, anche delle coppie  di  treni  effettuati.  A  tal  fine  le
Imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art.  3
comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni  dal  termine  di
ciascun semestre: 
    a)  l'elenco  dei  treni*chilometro  e  delle  coppie  di   treni
effettuati nel semestre; 
    b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento. 
  3.  A  conclusione  dell'  attivita'  di   monitoraggio,   ove   si
riscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre  2012
- una diminuzione di  treni*chilometro  e/o  delle  coppie  di  treni
effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  il
Ministero  provvedera'  al  recupero  proporzionale  del   contributo
erogato  anche  attraverso  l'eventuale  escussione  della   garanzia
fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione. 
  4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM,  soggetto
attuatore incaricato  delle  attivita'  di  istruttoria,  gestione  e
monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592  del
4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto  ministeriale n.  750
del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in  formato  elettronico  i
modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche  sul
sito del Ministero.