Art. 5
Rendicontazione e Monitoraggio
Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011
l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita' di cui
all' art. 3, comma 1,:
il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno,
articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini del
calcolo e della liquidazione del saldo del contributo, corredato
della/e dichiarazione/i sottoscritta/e dal rappresentante
dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestante la
veridicita' dei relativi dati ivi riportati;
copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per
servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi
relativi ai trasporti effettuati;
per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:
piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo
da applicare alla clientela.
Il contributo sara' quantificato a consuntivo dell'annualita' di
riferimento, entro i successivi 45 giorni, ove siano rispettati i
requisiti di cui alle lettera a) e b) dell'art. 2, comma 1 del
presente decreto e sulla base dei treni*chilometro effettivamente
realizzati nel periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011.
L'Amministrazione ne dara' comunicazione ai singoli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento e attivera'
successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a
decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero, anche tramite accesso
diretto all'apposito sistema informativo del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento
in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto
e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del presente
decreto, anche delle coppie di treni effettuati. A tal fine le
Imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art. 3
comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni dal termine di
ciascun semestre:
a) l'elenco dei treni*chilometro e delle coppie di treni
effettuati nel semestre;
b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento.
3. A conclusione dell' attivita' di monitoraggio, ove si
riscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012
- una diminuzione di treni*chilometro e/o delle coppie di treni
effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 il
Ministero provvedera' al recupero proporzionale del contributo
erogato anche attraverso l'eventuale escussione della garanzia
fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.
4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM, soggetto
attuatore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e
monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592 del
4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750
del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in formato elettronico i
modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul
sito del Ministero.