Art. 6 
 
 
Modalita' di determinazione dei contributi  di  cui  all'art.  3  del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.
                  750/2010 e ipotesi di premialita' 
 
  1. Il contributo per treno*chilometro  attribuibile  ai  sensi  del
precedente art. 2 e' determinato, ai sensi del  decreto  ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.
750 del  14  ottobre  2010,  in  un  massimo  di  euro  2  fino  alla
concorrenza massima prevista per gli impegni  di  spesa  per  ciascun
anno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa. 
  2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  le
risorse  che  risulteranno  effettivamente  disponibili   non   siano
sufficienti, si  procedera'  all'attribuzione  di  dette  risorse  in
proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa. 
  3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle  risorse  e
quantificato  il  contributo  da  erogare  in  ragione  degli  aventi
diritto,  residuassero  ulteriori  disponibilita'   finanziarie,   si
procedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera  a)  art.  2  comma  1  del  presente  decreto,  per
incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al
periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. 
  4.  La  quota  di  premialita',   in   relazione   alle   effettive
disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara'  assegnata  nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara'  computata  ai
fini del limite previsto all'art. 4 comma 5.