Art. 6
Modalita' di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.
750/2010 e ipotesi di premialita'
1. Il contributo per treno*chilometro attribuibile ai sensi del
precedente art. 2 e' determinato, ai sensi del decreto ministeriale
n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.
750 del 14 ottobre 2010, in un massimo di euro 2 fino alla
concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun
anno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le
risorse che risulteranno effettivamente disponibili non siano
sufficienti, si procedera' all'attribuzione di dette risorse in
proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa.
3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle risorse e
quantificato il contributo da erogare in ragione degli aventi
diritto, residuassero ulteriori disponibilita' finanziarie, si
procedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera a) art. 2 comma 1 del presente decreto, per
incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al
periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.
4. La quota di premialita', in relazione alle effettive
disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara' assegnata nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara' computata ai
fini del limite previsto all'art. 4 comma 5.