Art. 7
Norme finali
1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine
alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni
prodotte dalle Imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale
fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra
Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e
controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette
Imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche
presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di
incentivazione. Anche ai fini di verificare l'ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Qualora
dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la
non veridicita' delle informazioni prodotte dalle Imprese, queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito
alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell'
Unione Europea e, a condizioni di reciprocita', anche alle imprese
aventi sede in Svizzera.
3. Tutta la documentazione che le Imprese devono presentare ai
sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua
italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
4. Le Imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato
elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal
Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti e
le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso.