Art. 7 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordine
alla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioni
prodotte  dalle  Imprese  e  dalle  imprese   ferroviarie   ai   fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  A  tale
fine il Ministero  puo'  acquisire  informazioni  presso  ogni  altra
Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche,  ispezioni  e
controlli anche mediante accesso diretto  alle  sedi  delle  predette
Imprese e imprese  ferroviarie,  e  puo'  altresi'  acquisire,  anche
presso terzi, la documentazione inerente alle  attivita'  oggetto  di
incentivazione.  Anche   ai   fini   di   verificare   l'ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.  Qualora
dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,  sia  accertata  la
non veridicita' delle informazioni  prodotte  dalle  Imprese,  queste
ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito
alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri  Stati  dell'
Unione Europea e, a condizioni di reciprocita',  anche  alle  imprese
aventi sede in Svizzera. 
  3. Tutta la documentazione che  le  Imprese  devono  presentare  ai
sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua
italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 
  4.  Le  Imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formato
elettronico, i dati e  le  informazioni  che  saranno  richiesti  dal
Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i  contenuti  e
le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso.