Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono presentare istanza di ammissione alla massa passiva le persone fisiche e giuridiche che vantino crediti direttamente nei confronti delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, 18 marzo 1996, n. 2425, 27 febbraio 2004, n. 3341, 6 luglio 2007, n. 3601, 31 dicembre 2007, n. 3637, 11 gennaio 2008, n. 3639, 30 gennaio 2008, n. 3653 e di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 e del Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.