Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Possono presentare istanza di ammissione alla massa  passiva  le
persone fisiche e giuridiche che  vantino  crediti  direttamente  nei
confronti delle gestioni commissariali istituite per  il  superamento
dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dall'11  febbraio  1994
al 31 dicembre  2009,  di  cui  alle  Ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, 18 marzo 1996, n.  2425,  27
febbraio 2004, n. 3341, 6 luglio 2007, n. 3601, 31 dicembre 2007,  n.
3637, 11 gennaio 2008, n. 3639, 30 gennaio 2008, n. 3653 e di cui  al
decreto-legge 9 ottobre  2006,  n.  263,  convertito  dalla  legge  6
dicembre 2006, n. 290 e  del  Sottosegretario  di  Stato  di  cui  al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio
2008, n. 123.