Art. 3 
 
 
                               Istanza 
 
  1. L'istanza di ammissione alla massa  passiva,  redatta  in  carta
semplice utilizzando esclusivamente il modulo  allegato  al  presente
decreto, per essere esaminata deve contenere, a pena di nullita',  le
seguenti dichiarazioni rese ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) di essere creditore delle gestioni commissariali istituite per
il superamento dell'emergenza rifiuti  nella  regione  Campania,  con
l'indicazione del titolo, dell'importo, della causa del credito e del
periodo al quale si riferisce; 
    b) di essere creditore privilegiato ovvero assistito da  pegno  o
ipoteca, allegando la relativa  documentazione;  detta  dichiarazione
deve essere resa anche se negativa; 
    c) di non aver ricevuto pagamenti, totali  o  parziali,  relativi
all'importo richiesto; ovvero di aver  ricevuto  pagamenti  parziali,
allegando la relativa documentazione; 
    d) di non aver effettuato cessioni del credito per  il  quale  si
chiede l'ammissione alla massa passiva,  ovvero  di  aver  effettuato
cessioni parziali del  credito  con  l'indicazione  dell'importo  del
credito ceduto e del soggetto cessionario; 
    e) di esistenza di un  giudizio  pendente  davanti  all'autorita'
giudiziaria o ad un collegio arbitrale per tutto o parte del  credito
per  il  quale  si  chiede  l'ammissione  alla  massa  passiva,   con
l'indicazione in dettaglio del petitum e degli accessori di legge  se
richiesti; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
    f)  il  domicilio   eletto,   agli   effetti   della   procedura,
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale  variazione
dei recapiti. 
  2.  L'istanza  di  ammissione  alla  massa  passiva  deve   inoltre
contenere, a pena di nullita': 
    a) la firma autografa dell'istante e/o del legale rappresentante; 
    b) tutta la documentazione ritenuta idonea e  necessaria  per  il
riconoscimento del correlato debito da parte dell'Unita' Stralcio; 
    c) un elenco di tutta la documentazione allegata all'istanza; 
    d) la  fotocopia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita' dell'istante o del legale rappresentante. 
  3. L'Unita' Stralcio non assume responsabilita' per  il  mancato  o
ritardato ricevimento di comunicazioni che  sia  dipeso  da  inesatta
indicazione del recapito da parte dell'istante oppure  da  mancata  o
tardiva  comunicazione  del   cambiamento   dell'indirizzo   indicato
nell'istanza, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici,  o
comunque imputabili a fatto  dei  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.