Art. 3 Istanza 1. L'istanza di ammissione alla massa passiva, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente decreto, per essere esaminata deve contenere, a pena di nullita', le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) di essere creditore delle gestioni commissariali istituite per il superamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con l'indicazione del titolo, dell'importo, della causa del credito e del periodo al quale si riferisce; b) di essere creditore privilegiato ovvero assistito da pegno o ipoteca, allegando la relativa documentazione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; c) di non aver ricevuto pagamenti, totali o parziali, relativi all'importo richiesto; ovvero di aver ricevuto pagamenti parziali, allegando la relativa documentazione; d) di non aver effettuato cessioni del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, ovvero di aver effettuato cessioni parziali del credito con l'indicazione dell'importo del credito ceduto e del soggetto cessionario; e) di esistenza di un giudizio pendente davanti all'autorita' giudiziaria o ad un collegio arbitrale per tutto o parte del credito per il quale si chiede l'ammissione alla massa passiva, con l'indicazione in dettaglio del petitum e degli accessori di legge se richiesti; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; f) il domicilio eletto, agli effetti della procedura, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti. 2. L'istanza di ammissione alla massa passiva deve inoltre contenere, a pena di nullita': a) la firma autografa dell'istante e/o del legale rappresentante; b) tutta la documentazione ritenuta idonea e necessaria per il riconoscimento del correlato debito da parte dell'Unita' Stralcio; c) un elenco di tutta la documentazione allegata all'istanza; d) la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' dell'istante o del legale rappresentante. 3. L'Unita' Stralcio non assume responsabilita' per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni che sia dipeso da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto dei terzi, a caso fortuito o forza maggiore.