Art. 5 
 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. L'inserimento nella massa passiva di ciascun creditore  avverra'
inderogabilmente tenendo esclusivamente conto  dell'istanza  e  della
documentazione prodotta. 
  2.  L'Unita'  Stralcio,  qualora  lo  ritenga  opportuno  ai   fini
dell'istruttoria, puo' chiedere al soggetto istante una  integrazione
della documentazione prodotta. 
  3. L'Unita' Stralcio provvede all'accertamento dei singoli  crediti
e al loro inserimento nella  massa  passiva  mediante  procedure  che
garantiscono  la  par  condicio  dei  creditori,  in  relazione  alle
specifiche ragioni di credito, ed a seguito di  valutazione  compiuta
da un'apposita commissione istituita dal  Capo  dell'Unita'  Stralcio
con proprio decreto. 
  4. All'esito delle valutazioni compiute dalla commissione di cui al
precedente  comma  3,  il  Capo  dell'Unita'  Stralcio  procede  alla
formazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania di  uno  o
piu' piani di estinzione  dei  crediti,  previa  comunicazione  degli
stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
  5. Il piano o i piani di  estinzione  delle  passivita'  avverranno
secondo il seguente ordine di priorita': 
    a) crediti privilegiati ovvero assistiti da pegno o ipoteca; 
    b) crediti portati da titoli esecutivi definiti, nei limiti degli
importi determinati negli stessi titoli; 
    c) crediti derivanti da atti transattivi  sottoscritti  dal  Capo
dell'Unita' Stralcio, tenendo  conto  nell'ambito  delle  transazioni
della data di esigibilita' del credito originario; 
    d) crediti residuali, con precedenza per quelli la  cui  data  di
esigibilita' e' piu' risalente nel tempo. 
  6. Le istanze riferite a crediti relativamente ai quali  esista  un
giudizio pendente davanti all'autorita' giudiziaria o ad un  collegio
arbitrale,  per  tutto  o   parte   del   credito   stesso,   saranno
eventualmente valutate ai fini dell'inserimento nella  massa  passiva
all'esito del giudizio, salva definizione transattiva anticipata.