Art. 5 Valutazione delle istanze 1. L'inserimento nella massa passiva di ciascun creditore avverra' inderogabilmente tenendo esclusivamente conto dell'istanza e della documentazione prodotta. 2. L'Unita' Stralcio, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, puo' chiedere al soggetto istante una integrazione della documentazione prodotta. 3. L'Unita' Stralcio provvede all'accertamento dei singoli crediti e al loro inserimento nella massa passiva mediante procedure che garantiscono la par condicio dei creditori, in relazione alle specifiche ragioni di credito, ed a seguito di valutazione compiuta da un'apposita commissione istituita dal Capo dell'Unita' Stralcio con proprio decreto. 4. All'esito delle valutazioni compiute dalla commissione di cui al precedente comma 3, il Capo dell'Unita' Stralcio procede alla formazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania di uno o piu' piani di estinzione dei crediti, previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 5. Il piano o i piani di estinzione delle passivita' avverranno secondo il seguente ordine di priorita': a) crediti privilegiati ovvero assistiti da pegno o ipoteca; b) crediti portati da titoli esecutivi definiti, nei limiti degli importi determinati negli stessi titoli; c) crediti derivanti da atti transattivi sottoscritti dal Capo dell'Unita' Stralcio, tenendo conto nell'ambito delle transazioni della data di esigibilita' del credito originario; d) crediti residuali, con precedenza per quelli la cui data di esigibilita' e' piu' risalente nel tempo. 6. Le istanze riferite a crediti relativamente ai quali esista un giudizio pendente davanti all'autorita' giudiziaria o ad un collegio arbitrale, per tutto o parte del credito stesso, saranno eventualmente valutate ai fini dell'inserimento nella massa passiva all'esito del giudizio, salva definizione transattiva anticipata.