Art. 6 Pagamento dei debiti 1. Il pagamento dei debiti inseriti nei piani di estinzione delle passivita' avverra', previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'Economia e delle Finanze, gradualmente entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. 2. Contestualmente al pagamento della somma ammessa dal piano, il creditore rinuncia espressamente alle eventuali maggiori somme derivanti dallo stesso titolo ed in corso di contestazione.