Art. 6 
 
 
                        Pagamento dei debiti 
 
  1. Il pagamento dei debiti inseriti nei piani di  estinzione  delle
passivita' avverra',  previa  comunicazione  degli  stessi  piani  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, gradualmente entro i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili. 
  2. Contestualmente al pagamento della somma ammessa dal  piano,  il
creditore  rinuncia  espressamente  alle  eventuali  maggiori   somme
derivanti dallo stesso titolo ed in corso di contestazione.