Art. 7 
 
 
                             Transazioni 
 
  1. Coloro che hanno  prodotto  istanza  di  ammissione  alla  massa
passiva ai sensi del precedente art. 3 possono comunicare  all'Unita'
Stralcio, entro il termine di cui al comma 1 del precedente  art.  4,
la propria disponibilita' a concludere atti transattivi relativamente
al credito vantato.