Art. 2 
 
  L'art. 2  del  citato  decreto  9  marzo  1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Nei contratti di finanziamento che verranno  stipulati  dovranno
essere indicati il periodo di  utilizzo  delle  risorse  finanziarie,
nonche' gli interventi oggetto di finanziamento. 
    L'erogazione  del  mutuo  dovra'  avvenire   secondo   stati   di
avanzamento del progetto anche  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 
    Ai fini dell'ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso
del periodo di  utilizzo  del  finanziamento  le  erogazioni  saranno
regolate a tasso variabile e il contributo  annuo  disponibile  sara'
destinato prioritariamente al pagamento degli  interessi  maturati  e
per il restante al rimborso del capitale. In ogni  caso  l'erogazione
dei contributi sara' effettuata su base pluriennale e in  misura  non
eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente nel bilancio
dello Stato. Per quanto previsto dalla vigente  normativa  contabile,
le risorse impegnate ed eventualmente non  pagate  entro  il  termine
dell'esercizio di competenza potranno essere erogate  negli  esercizi
successivi. 
    Alla fine del periodo di utilizzo il  debito  residuo  risultante
dalle predette  erogazioni  sara'  rimborsato  secondo  un  piano  di
ammortamento con rate  costanti  a  tasso  fisso,  nei  limiti  delle
disponibilita' previste. 
    Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi
matureranno  sugli  importi  erogati  con   decorrenza   dal   giorno
successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del
tasso  variabile,  determinato  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  ed  in
particolare: 
      per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il
tasso  variabile  non  potra'  essere  superiore  a  quello  indicato
periodicamente sulla base delle condizioni di mercato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  apposita   comunicazione   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  relative  a  mutui  regolati  a
tasso variabile di pari durata rispetto a  quella  dei  contratti  di
mutuo stipulati ai sensi del presente decreto; 
      per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il  tasso
variabile  non  potra'  essere  superiore  a  quello  preventivamente
concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
    Il tasso fisso che dovra' regolare il debito  residuo  alla  data
dell'ultima erogazione  sara'  determinato  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 45, comma 32, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, ed in particolare: 
      per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il
tasso  fisso  non  potra'  essere   superiore   a   quello   indicato
periodicamente sulla base delle condizioni di mercato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  apposita   comunicazione   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  relative  a  mutui  regolati  a
tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti  di  mutuo
stipulati ai sensi del presente decreto; 
      per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il  tasso
fisso non potra' essere superiore a quello preventivamente concordato
dai soggetti interessati  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula  dovra'  essere
trasmesso,  per  il  preventivo   nulla   osta,   all'amministrazione
competente, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro  trenta
giorni  dalla  stipula,  l'istituto  finanziatore  dovra'  notificare
all'amministrazione competente copia conforme del contratto di  mutuo
perfezionato. 
  I  soggetti  finanziatori  dovranno  procedere  ad  effettuare   le
comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle  operazioni
secondo  le  modalita'  previste  dalle   circolari   del   Ministero
dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007  e  n.  2276
del 24 maggio 2010, citate nelle premesse».