Art. 2 L'art. 2 del citato decreto 9 marzo 1999 e' sostituito dal seguente: «Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonche' gli interventi oggetto di finanziamento. L'erogazione del mutuo dovra' avvenire secondo stati di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Ai fini dell'ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sara' destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. In ogni caso l'erogazione dei contributi sara' effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente nel bilancio dello Stato. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi. Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette erogazioni sara' rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilita' previste. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile, determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare: per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potra' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, relative a mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto; per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potra' essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tasso fisso che dovra' regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sara' determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare: per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potra' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, relative a mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto; per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potra' essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovra' essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, all'amministrazione competente, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovra' notificare all'amministrazione competente copia conforme del contratto di mutuo perfezionato. I soggetti finanziatori dovranno procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalita' previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, citate nelle premesse».