Art. 10 Disposizioni finali 1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 8. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2010 Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 82