Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara'  stabilita
la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.
Da tale data decorrera' il  termine  decadenziale  di  quarantacinque
giorni per il reclamo dei premi,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 8. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 22 novembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8,
Economia e finanze, foglio n. 82