Art. 3 
 
 
                                Lotti 
 
  1. Il primo lotto di biglietti e' fissato nel numero complessivo di
n. 24.024.000. 
  2.  Potra'  essere  previsto  un  incremento  massimo  del  2%  sul
quantitativo  predetto   per   esigenze   connesse   alle   procedure
produttive. 
  3.  Qualora,  sulla  base  dell'andamento  delle  vendite   se   ne
ravvisasse la necessita', potranno essere prodotti ulteriori lotti di
biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.