Art. 5 Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.