Art. 5 
 
  Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul  conto
di gioco del giocatore,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del
decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse
con  le  modalita'  previste  dal  contratto  di   conto   di   gioco
sottoscritto dal giocatore, di cui al  decreto  direttoriale  del  21
marzo 2006. 
  Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono
risultare registrati nel sistema informatico  di  Lotterie  Nazionali
S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica  i  diritti
del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.